La Corte ha ribadito tre principi fondamentali:
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i lavoratori turnisti hanno diritto alla pausa durante il turno di lavoro e, in assenza di mensa aziendale, al buono pasto sostitutivo (art. 29 CCNL);
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è dovere del datore di lavoro organizzare i turni garantendo la fruizione della pausa, senza poterla comprimere per ragioni organizzative;
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la mancata erogazione comporta un risarcimento economico calcolato sui giorni di effettivo servizio privi del beneficio.
Il ricorso presentato dall’azienda è stato quindi respinto, sancendo un principio di grande rilievo: la tutela della salute e dei diritti dei lavoratori non è comprimibile e deve essere garantita attraverso un’organizzazione adeguata dei servizi.
Questa sentenza rappresenta un precedente di valore nazionale che riguarda non solo la Sanità, ma anche le Funzioni Locali e quindi potrà essere applicata sia nelle aziende ospedaliere e sanitarie che negli enti locali e nei servizi dove vengono negati buoni pasto o pause contrattuali.
Abbiamo cominicato ad inviare nei nostri enti e Aziende la richiesta di adeguarsi secondo i principi espressi dalla sentenza, è evidente che ci riserviamo di attivare le iniziative che riterremo opportune in assenza di risposte chiare ed in tempoi ragionevoli.
